LEGGI E TASSE
Tenete ben presente che la rendita ottenuta da ogni forma di investimento è soggetta a tassazione. Il D. Lgs. 461/97 ha introdotto in Italia un nuovo sistema normativo che prevede la tassazione su capital gain (guadagni provenienti dalla vendita di strumenti finanziari), con un'aliquota del 12,50%. Per il mercato valutario questo comporta che le operazioni spot siano esenti da tassazione, mentre quelle con durata superiore a 6 giorni lavorativi siano soggette all'aliquota suddetta. La tassazione incorre solo a condizione che, nell'anno solare, la giacenza complessiva di tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui (DPR 22/12/1986 n.917 art.67,comma 1 lett. c-ter e comma1-ter).
Se ciò si verifica è necessario indicare nella dichiarazione le plusvalenze realizzate. La base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "LIFO", costo che deve essere da te documentato.
Agli effetti dell'applicazione del criterio LIFO si considerano cedute per prime le valute acquisite in data più recente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con decreto del Ministero delle finanze nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.
Le posizioni multiday senza delivery fisico della valuta comportano la chiusura della posizione e la sua riapertura automatica. Il controvalore relativo a queste posizioni non figura quindi come giacenza presente in forma continuativa sul conto corrente. Quindi c'è esenzione.
Le società ex art. 106 e 107 del TUB non sono sostituti d'imposta per i loro clienti; quindi rimane solo la dichiarazione del cliente. L'intermediario è obbligato a rilasciare la certificazione dlle plusvalenze realizzate (art. 10 DL. 461/1997). L'Agenzia delle entrate non considera i guadagni sul Forex come redditi da capitale ( art.44 DL 12/12/03 n° 344,Tuir) ma come redditi diversi. Non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.
lunedì 4 maggio 2009
Tassazione sul Forex
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